Regolamento di servizioTitolo IICapo I

Art. 37

In vigore dal 10 apr 2001
Dei risultati ottenuti nell'esecuzione del servizio si prende nota nel registro ordinario di servizio e, per le unità del naviglio, anche nel giornale o quaderno di chiesuola. Delle infrazioni accertate e delle constatazioni fatte, nonché degli incidenti di qualche importanza eventualmente occorsi e di ogni altra interessante emergenza o notizia, deve darsi, inoltre, sollecita partecipazione, per via gerarchica, al comandante di circolo. Gli ufficiali superiori comandanti di nucleo devono tenere continuamente informato il comando di legione dell'andamento e dei risultati dei servizi di maggiore importanza.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-37

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Art. 37 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo