Regolamento di servizio›Titolo II›Capo I
Art. 37
In vigore dal 10 apr 2001
Dei risultati ottenuti nell'esecuzione del servizio si prende nota nel registro ordinario di servizio e, per le unità del naviglio, anche nel giornale o quaderno di chiesuola.
Delle infrazioni accertate e delle constatazioni fatte, nonché degli incidenti di qualche importanza eventualmente occorsi e di ogni altra interessante emergenza o notizia, deve darsi, inoltre, sollecita partecipazione, per via gerarchica, al comandante di circolo.
Gli ufficiali superiori comandanti di nucleo devono tenere continuamente informato il comando di legione dell'andamento e dei risultati dei servizi di maggiore importanza.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-37