Regolamento di servizio›Titolo II›Capo I
Art. 32
In vigore dal 10 apr 2001
Pel controllo dei servizi pei quali viene rilasciato il foglio volante, i militari e i capi drappello che ne sono muniti debbono esibire il foglio stesso ai drappelli o ai militari incaricati del controllo ed agli ufficiali del Corpo che ne facciano richiesta.
Quando il drappello di controllo sia comandato da un militare di grado inferiore a quello chi esegue il servizio o ne dirige l'esecuzione, spetta al capo del drappello di controllo di esibire il proprio foglio volante di servizio per il visto. Del medesimo foglio si fa uso per l'apposizione dei visti, nelle località in cui, pel collegamento del servizio fra i reparti limitrofi, venga prescritto che i militari o i drappelli si scambino l'attestazione di essersi incontrati.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-32