Regolamento di servizio›Titolo II›Capo I
Art. 28
In vigore dal 10 apr 2001
Per cagione di cattivo tempo o di avaria, si possono variare gli orari di uscita o di entrata delle unità delle squadriglie e sospendere servizi normali o già ordinati, informandone però subito il comando superiore immediato e, per le unità di crociera, quello da cui il servizio era stato ordinato.
In caso di avaria, il comandante della stazione deve esserne sempre immediatamente informato.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-28