Regolamento di servizioTitolo IICapo I

Art. 23

In vigore dal 10 apr 2001
Il servizio delle brigate, dei nuclei e delle squadriglie è regolato da ordini permanenti, che determinano la circoscrizione e i compiti ordinari di ciascun reparto. L'ordine permanente delle squadriglie con unità di crociera deve per le unità medesime sempre indicare: le linee di crociera e la loro durata normale, i posti di rifugio in caso di maltempo od avaria, i posti di ormeggio durante le eventuali soste notturne, e le prescrizioni di massima sui modi di esecuzione della vigilanza. I servizi delle unità di crociera sono ordinati di volta in volta direttamente dal comandante del circolo, secondo le disposizioni e direttive da questo impartite, dal comandante della stazione o compagnia da cui dipende la squadriglia della quale le unità fanno parte.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-23

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Art. 23 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo