Regolamento di servizio›Titolo II›Capo I
Art. 24
In vigore dal 10 apr 2001
Gli ordini permanenti di servizio debbono essere compilati dal comandante di circolo, e, per i nuclei comandati da ufficiali superiori, dai rispettivi comandanti.
Gli ordini permanenti debbono riportare la preventiva approvazione del comandante di legione, che ne rimetterà poi copia al comando di gruppo ed al comando generale.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-24