Regolamento di servizio›Titolo I
Art. 22
In vigore dal 10 apr 2001
È compito dei nuclei:
a) eseguire, ai fini della vigilanza tributaria preventiva e repressiva, le osservazioni, investigazioni, verificazioni, ricerche e accertamenti che comunque richiedano una specializzazione di metodo e di mezzi;
b) adempiere gli incarichi e curare gli adempimenti, che ai nuclei stessi vengano particolarmente affidati, in applicazione del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 63.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-22