Regolamento di servizio›Titolo I
Art. 17
In vigore dal 10 apr 2001
Le brigate di frontiera e le brigate litoranee sono incaricate del servizio di vigilanza di prima linea rispettivamente lungo il confine di terra ed il litorale.
Le brigate litoranee, che siano provviste di imbarcazioni a remi od a vela, sorvegliano con esse la navigazione prossima alla costa nel mare territoriale, in sostituzione o in appoggio della vigilanza da terra.
Le brigate di porto, di lago e di laguna, vigilano con imbarcazioni gli spazi acquei costituenti la rispettiva circoscrizione.
Le brigate stanziali attendono a servizi permanenti accentrati presso uffici o in località determinate, come dogane, saline, stabilimenti, fabbriche, depositi, ecc.
Le brigate volanti eseguono la vigilanza in seconda linea e nell'interno del Regno, per controllare ed appoggiare il servizio di prima linea, arrestare il contrabbando a questo sfuggito, sorvegliare saltuariamente esercizi, fabbriche e depositi, raccogliere informazioni, operare indagini, ricerche ed accertamenti, in tutto il territorio della loro circoscrizione, al fine di impedire o reprimere ogni inosservanza o frode tributaria.
Le imbarcazioni assegnate alle brigate non possono adoperarsi che per soli scopi di servizio e non devono essere allontanate dai posti di vigilanza cui sono destinate, salvo i casi di forza maggiore e quelli previsti dai precedenti .
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-17