Regolamento di servizioTitolo I

Art. 13

In vigore dal 10 apr 2001
Le unità del naviglio e le imbarcazioni delle brigate possono sorpassare gli spazi acquei loro assegnati per la vigilanza, nei casi di forza maggiore o di salvataggio e tutte le volte che, a giudizio del comandante responsabile, ciò sia richiesto dall'interesse del servizio che le unità ed imbarcazioni si trovano ad eseguire.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-13

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