Regolamento di servizio›Titolo I
Art. 12
In vigore dal 10 apr 2001
I militari che si trovino fuori della propria circoscrizione, per licenza o per altri motivi, debbono astenersi da qualsiasi atto esecutivo di servizio, per il quale non abbiano ricevuto ordine espresso.
Ove vengano a conoscere che, nella località in cui si trovano, sianvi irregolarità da reprimere, essi ne informano il comandante del reparto che vi ha giurisdizione, per le indagini e gli accertamenti del caso. Quando però si tratti di reati flagranti o sianvi pericolo nell'indugio, essi provvedono subito a reprimere le constatate violazioni, informandone poi il comandante anzidetto.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-12