Regolamento di servizioTitolo I

Art. 7

In vigore dal 10 apr 2001
I servizi ordinari debbono avere la precedente, su quelli eventuali; l'esecuzione dei quali è, di regola, condizionata alla possibilità di assolverli in occasione e senza pregiudizio dei servizi ordinari, salvo i casi di assoluta necessità ed urgenza negli incarichi di indole militare o di pubblica sicurezza o in altri improrogabili servizi finanziari per conto dello Stato.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-7

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Art. 7 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo