Regolamento di servizioTitolo I

Art. 6

In vigore dal 10 apr 2001
Il servizio del Corpo si distingue in ordinario ed eventuale. Servizio ordinario è quello che viene eseguito in modo costante, con norme di carattere permanente. Servizio eventuale è quello concernente i compiti e gli incarichi sussidiari, che ai militari del Corpo si possono affidare per la loro qualità e funzione, o che, pur mirando alla tutela delle leggi finanziarie, sono normalmente demandati ad altri agenti dell'Amministrazione.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-6

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Art. 6 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo