Regolamento di servizio›Titolo I
Art. 4
In vigore dal 10 apr 2001
È vietato di adibire militari del Corpo a servizi non contemplati nel presente regolamento o in leggi e in altri regolamenti speciali; ed è vietalo altresì di impiegarli quali intermediari per la corrispondenza fra gli uffici direttivi ed esecutivi, nonché di affidare ad essi incarichi amministrativi che non siano specificati dai regolamenti del Corpo.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-4