Regolamento di servizio›Titolo I
Art. 1
In vigore dal 10 apr 2001
Regolamento di servizio per il Corpo della Regia guardia di finanza.
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I doveri di servizio della Regia guardia di finanza si esplicano secondo le disposizioni delle leggi e dei regolamenti su le dogane, le imposte di produzione, l'addizionale governativo alle imposte di consumo sulle bevande vinose ed alcooliche e sulla birra, i monopoli di Stato, le tasse sugli affari e le imposte dirette, e secondo le altre disposizioni legislative e regolamentari d'interesse tributario dalle quali sia o possa essere richiesta la sua azione.
La Regia guardia di finanza, inoltre, concorre alla vigilanza politica al confine, al mantenimento della sicurezza e dell'ordine e ad altri servizi di pubblica vigilanza e tutela. In tali compiti essa si attiene alle disposizioni della legge e del regolamento di pubblica sicurezza, del codice penale e del codice di procedura penale, e delle altre leggi generali e speciali, che agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ed agli agenti della forza pubblica conferiscono facoltà o attribuiscono doveri.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-1