Regolamento di servizio›Titolo I
Art. 2
In vigore dal 10 apr 2001
L'azione di servizio della Regia guardia di finanza si estende a tutto il territorio del Regno, al mare territoriale ed allo spazio aereo territoriale; ma principalmente si esercita, ininterrotta, lungo la linea doganale, nelle zone di vigilanza doganale e delle saline, sulle coltivazioni dei tabacchi e sulle saline, presso le fabbriche e i magazzini di generi soggetti ad imposta di produzione, e presso ogni altro stabilimento, deposito, esercizio, ufficio, ente o persona, la cui funzione o attività sia comunque soggetta a vigilanza, per la tutela degli interessi erariali dello Stato.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-2