Regolamento di servizio›Titolo I
Art. 9
In vigore dal 10 apr 2001
Il personale non può nel suo servizio oltrepassare la circoscrizione del reparto cui appartiene, senza ordine od autorizzazione superiore; salvo che si tratti di perseguitare un contrabbando o altro reato flagrante, di proseguire investigazioni urgenti, di portar soccorso ad un reparto limitrofo e di accorrere ove si verifichino pubbliche o private calamità.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-9