Regolamento di servizio›Titolo I
Art. 11
In vigore dal 10 apr 2001
Anche fuori dei casi previsti nel precedente , quando si tratti di compiere servizi che non comportino indugio, per prevenire, impedire od accertare frodi di cui siano venuti a conoscenza, i militari di un reparto possono recarsi nel territorio assegnato ad altro reparto. Però, se nella località in cui devesi eseguire il servizio trovasi stanziato personale del Corpo, colui che dirige l'operazione devesi presentare al comandante di esso per procedere di concerto. Se invece la località non è sede di alcun reparto, l'operazione può essere eseguita, ma chi la dirige ne deve riferire immediatamente, per via gerarchica, al proprio comandante di circolo, al quale spetta di informare poi il comandante del reparto, nella cui circoscrizione il servizio ha avuto luogo.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-11