Regolamento di servizio›Titolo I
Art. 8
In vigore dal 10 apr 2001
Per l'azione di servizio che la Guardia di Finanza vi deve esercitare, il territorio del Regno è diviso in gruppi, e ripartito in legioni, circoli, compagnie, tenenze, sezioni e brigate, nonché in nuclei per il servizio di polizia tributaria investigativa e in stazioni e squadriglie per il servizio del naviglio.
A ciascuna brigata, nucleo o squadriglia sono assegnati una zona di territorio o un tratto di linea o determinati spazi acquei da vigilare.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-8