Regolamento di servizioTitolo I

Art. 8

In vigore dal 10 apr 2001
Per l'azione di servizio che la Guardia di Finanza vi deve esercitare, il territorio del Regno è diviso in gruppi, e ripartito in legioni, circoli, compagnie, tenenze, sezioni e brigate, nonché in nuclei per il servizio di polizia tributaria investigativa e in stazioni e squadriglie per il servizio del naviglio. A ciascuna brigata, nucleo o squadriglia sono assegnati una zona di territorio o un tratto di linea o determinati spazi acquei da vigilare.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-8

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Art. 8 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo