Regolamento di servizioTitolo I

Art. 14

In vigore dal 10 apr 2001
I comandanti di gruppo di legioni hanno l'alta vigilanza sulle dipendenti legioni, delle quali ispezionano l'andamento del servizio. Il comandante di legione regola, coordina e controlla l'organizzazione e l'andamento del servizio dei circoli dipendenti, ne promuove e ne cura i necessari collegamenti, ne migliora costantemente la efficacia. In ogni circolo il servizio è diretto dal rispettivo comandante, che lo ripartisce tra i dipendenti reparti, dei quali determina i compiti, ed attua, inoltre, o promuove tutte le provvidenze necessarie, per assicurare del servizio medesimo la regolarità e il rendimento. I comandanti di compagnia, di tenenza e di sezione dirigono, sotto la loro responsabilità, il servizio dei dipendenti comandi e reparti, secondo gli ordini per questi stabiliti e secondo occorra di volta in volta per fronteggiare esigenze straordinarie ed improvvise. Analoghe disposizioni valgono pei comandanti di nucleo, che sono, ad ogni effetto del presente regolamento, equiparati ai comandanti di circolo, di compagnia o di tenenza, secondo che abbiano grado di tenente colonnello o maggiore o di capitano o di tenente. I comandanti di stazione naviglio hanno precipuamente il compito di dirigere e controllare il servizio delle squadriglie dipendenti, nonché di assicurarsi della conservazione, manutenzione e consistenza delle unità e dei materiali del naviglio loro assegnati, ai fini della continua efficienza di tali mezzi per l'impiego nel servizio.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-14

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Art. 14 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo