Regolamento di servizio›Titolo I
Art. 18
In vigore dal 10 apr 2001
Nelle località più importanti per la vigilanza l'interesse della quale richiede che la forza assegnata sia dislocata sul posto di servizio o comunque in un punto più centrale, possono essere istituiti distaccamenti e corpi di guardia, che prestano servizio alla dipendenza delle brigate da cui sono tratti.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-18