Regolamento di servizioTitolo I

Art. 21

In vigore dal 10 apr 2001
Le unità delle squadriglie costiere si distinguono, secondo il loro impiego, in: 1° unità di crociera, che operano al largo nel mare territoriale; 2° unità costiere, che sorvegliano da mare la linea doganale e controllano il movimento delle imbarcazioni e dei natanti nelle vicinanze immediate della costa; 3° unità portuarie, che operano nei porti: a) in servizio di vigilanza, nell'interno e all'imboccatura dei porti stessi e nelle immediate adiacenze; b) in servizio di traghetto o trasporto, se adibite al traghetto del personale dei comandi e delle brigate nei servizi di visita, di ispezione e di riscontro, o anche adoperate per il trasporto di materiali.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-21

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Art. 21 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo