Regolamento di servizio›Titolo I
Art. 21
In vigore dal 10 apr 2001
Le unità delle squadriglie costiere si distinguono, secondo il loro impiego, in:
1° unità di crociera, che operano al largo nel mare territoriale;
2° unità costiere, che sorvegliano da mare la linea doganale e controllano il movimento delle imbarcazioni e dei natanti nelle vicinanze immediate della costa;
3° unità portuarie, che operano nei porti:
a) in servizio di vigilanza, nell'interno e all'imboccatura dei porti stessi e nelle immediate adiacenze;
b) in servizio di traghetto o trasporto, se adibite al traghetto del personale dei comandi e delle brigate nei servizi di visita, di ispezione e di riscontro, o anche adoperate per il trasporto di materiali.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-21