Regolamento di servizio›Titolo I
Art. 19
In vigore dal 10 apr 2001
Servizi della stessa specie in un stessa sede o zona devono essere in massima affidati ad una sola brigata.
Quando varie specie di servizio possono essere eseguite da una sola brigata, questa prende il nome dalla specie nella quale impegna la maggiore forza, aggiungendo al nome stesso la qualifica di mista.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-19