Regolamento di servizioTitolo IICapo I

Art. 29

In vigore dal 10 apr 2001
Ogni servizio comprende l'ordine, l'esecuzione e il rapporto. I servizi che vengono ordinati ai comandi di reparto, indipendentemente da quelli contemplati nell'ordine permanente, sono in massima disposti per iscritto, ma in caso di urgenza lo possono essere anche verbalmente.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-29

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Art. 29 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo