Regolamento di servizio›Titolo II›Capo I
Art. 31
In vigore dal 10 apr 2001
Per i servizi di scorta o di espresso e per tutti i servizi in genere eseguiti da drappelli, da imbarcazioni o da unità, esclusi quelli dei nuclei, si consegna ai militari che li eseguono od ai capi dei drappelli un foglio volante, nel quale si trascrive l'ordine di servizio con tutte le indicazioni contenute nel registro relativo.
Il foglio volante deve essere custodito gelosamente e, pel servizio delle unità del naviglio, deve essere riportato dal comandante di bordo nel giornale o quaderno di chiesuola.
A servizio ultimato, per le brigate tutti i militari che vi hanno partecipato e per le unità il solo comandante di bordo, appongono sui fogli volanti la propria firma per comprovare l'esecuzione regolare delle prescrizioni in essi contenute e li restituiscono al proprio comandante di brigata o di squadriglia, che alla fine del mese li allega ai rispettivi registri.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-31