Regolamento di servizioTitolo IICapo I

Art. 34

In vigore dal 10 apr 2001
Il servizio ordinato dai comandanti di brigata, di nucleo e di squadriglia, sia in esecuzione dell'ordine permanente sia per eseguire disposizioni speciali, viene trascritto nel registro ordinario di servizio, nel momento in cui se ne deve intraprendere l'esecuzione. Nella trascrizione deve indicarsi con precisione l'ora della partenza e quella del ritorno ed il luogo di esecuzione dei compiti assegnati ai militari o alle unità. I registri di servizio si chiudono mensilmente e si trasmettono per la revisione, in via gerarchica, muniti del visto con le eventuali osservazioni dei comandi intermedi, quelli delle brigate ai comandanti di compagnia, quelli delle squadriglie ai comandanti di stazione o di compagnia da cui le squadriglie dipendono e quelli dei nuclei ai comandanti di legione o di circolo da cui i nuclei stessi direttamente dipendono.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-34

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo