Regolamento di servizio›Capo II
Art. 38
In vigore dal 10 apr 2001
Il servizio delle brigate si compie col mezzo di:
a) sentinelle, vedette e piantoni;
b) perlustrazioni ed appostamenti;
c) visite e riscontri;
d) indagini;
e) scorte.
I militari delle brigate sono tenuti inoltre al trasporto della corrispondenza di ufficio, nei casi d'urgenza e quando non possa provvedersi con i mezzi ordinari.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-38