Regolamento di servizio›Capo II
Art. 46
In vigore dal 10 apr 2001
I drappelli in perlustrazione ed appostamento debbono, per la buona riuscita del servizio, osservare ogni cautela per non scoprire ad estranei la propria presenza e non fare intuire il punto ove siano diretti o dove sostino.
Sarà perciò conveniente che le fermate non siano troppo lunghe e varino di località.
Sarà inoltre rigorosamente vietato di fumare, di accendere fuoco o comunque di rivelarsi con voci o rumori.
Al sopraggiungere di superiori o altri militari del Corpo i drappelli si dovranno ad essi presentare.
I militari comandati di perlustrazione ed appostamento debbono essere armati di sciabola-baionetta, moschetto e pistola.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-46