Regolamento di servizioCapo II

Art. 50

In vigore dal 10 apr 2001
Le cose sequestrate perché attinenti a reato non possono essere trattenute e conservate in caserma, ma debbono essere consegnate senza indugio agli uffici incaricati di custodirle, ritirandone ricevuta all'atto stesso della consegna. I reperti, di regola, debbono essere scortati, ma non portati dalle guardie, a meno che si tratti di piccoli oggetti. La scorta viene seguita, in massima, da un drappello di due o più uomini, armati di moschetto e di sciabola inguainata.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-50

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Art. 50 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo