Regolamento di servizio›Capo II
Art. 50
In vigore dal 10 apr 2001
Le cose sequestrate perché attinenti a reato non possono essere trattenute e conservate in caserma, ma debbono essere consegnate senza indugio agli uffici incaricati di custodirle, ritirandone ricevuta all'atto stesso della consegna.
I reperti, di regola, debbono essere scortati, ma non portati dalle guardie, a meno che si tratti di piccoli oggetti.
La scorta viene seguita, in massima, da un drappello di due o più uomini, armati di moschetto e di sciabola inguainata.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-50