Regolamento di servizio›Capo II
Art. 125
In vigore dal 10 apr 2001
Per eseguire le investigazioni opportune, nel mare territoriale i militari del Corpo hanno facoltà di salire a bordo dei bastimenti ed altri natanti di portata non superiore a cento tonnellate, e di farsi presentare il manifesto e gli altri documenti del carico; avvertendo però che non hanno obbligo di tenere il manifesto le navi indicate nel successivo , nonché i bastimenti diretti all'estero che giungano nel mare territoriale di rilascio forzato.
Ove constatino la mancanza o irregolarità del manifesto in un bastimento diretto ad un porto nazionale od abbiano altro indizio di contravvenzione, oppure trovino ostacolo all'adempimento del loro mandato, i militari scortano il bastimento alla più vicina dogana per l'ulteriore procedimento.
Se i bastimenti sono di portata superiore a cento tonnellate, i militari si limitano a sorvegliarne i movimenti; ma nel caso di tentativo di scarico o trasbordo di merci, possono salire a bordo e richiedere al capitano i documenti di bordo, accompagnando i bastimenti alla dogana più vicina.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-125