Regolamento di servizioCapo II

Art. 124

In vigore dal 10 apr 2001
In sussidio della vigilanza litoranea, i militari del Corpo comandati su le imbarcazioni e le unità del naviglio sorvegliano entro il mare territoriale il movimento delle navi, delle barche e dei galleggianti di qualunque genere, impedendo che siano da essi compiuti abusivi trasbordi od altre operazioni non permesse dalla dogana.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-124

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Art. 124 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo