Regolamento di servizio

Art. 122

In vigore dal 10 apr 2001
Nella esportazione di merci per ferrovia, se la dogana che compie l'operazione si trova in territorio nazionale, i mitari del Corpo, per attestare l'uscita, scortano i treni fino al passaggio della linea doganale; se la dogana si trova in territorio estero, concorrono al riscontro delle merci sui carri o nei magazzini ferroviari, e attestano l'uscita dallo Stato sui documenti relativi dopo che sono state compiute le operazioni doganali. Nelle esportazioni per via di lago, l'attestazione di uscita viene apposta sui documenti: a) all'atto dell'imbarco, sulle sponde nazionali del Lago di Lugano opposte a quelle estere; b) all'entrata nelle acque dello Stato finitimo, sul Lago Maggiore e nel bacino di Porlezza del Lago di Lugano.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-122

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Art. 122 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo