Regolamento di servizio
Art. 122
In vigore dal 10 apr 2001
Nella esportazione di merci per ferrovia, se la dogana che compie l'operazione si trova in territorio nazionale, i mitari del Corpo, per attestare l'uscita, scortano i treni fino al passaggio della linea doganale; se la dogana si trova in territorio estero, concorrono al riscontro delle merci sui carri o nei magazzini ferroviari, e attestano l'uscita dallo Stato sui documenti relativi dopo che sono state compiute le operazioni doganali.
Nelle esportazioni per via di lago, l'attestazione di uscita viene apposta sui documenti:
a) all'atto dell'imbarco, sulle sponde nazionali del Lago di Lugano opposte a quelle estere;
b) all'entrata nelle acque dello Stato finitimo, sul Lago Maggiore e nel bacino di Porlezza del Lago di Lugano.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-122