Regolamento di servizio›Titolo III›Capo I
Art. 112
In vigore dal 10 apr 2001
Quando non ne siano dispensati dal capo della dogana, i militari del Corpo debbono vigilare lo scarico delle merci arrivate alle dogane da via di terra o di lago e il carico delle merci da spedirsi con bolletta per via di terra o di lago, osservando che essi si effettuino previo permesso della dogana e durante l'orario di ufficio o in altro orario dalla dogana stabilito.
Il permesso di scaricare è dato verbalmente; quello di caricare è implicito nella consegna delle bollette relative alla spedizione, o è dato a voce per le merci da spedirsi per via di terra quando la dogana ne consente il carico prima del rilascio della bolletta.
I militari che hanno assistito allo scarico delle merci pongono l'attestazione di «visto scaricare» sui documenti che le accompagnano.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-112