Regolamento di servizioTitolo IIICapo I

Art. 112

In vigore dal 10 apr 2001
Quando non ne siano dispensati dal capo della dogana, i militari del Corpo debbono vigilare lo scarico delle merci arrivate alle dogane da via di terra o di lago e il carico delle merci da spedirsi con bolletta per via di terra o di lago, osservando che essi si effettuino previo permesso della dogana e durante l'orario di ufficio o in altro orario dalla dogana stabilito. Il permesso di scaricare è dato verbalmente; quello di caricare è implicito nella consegna delle bollette relative alla spedizione, o è dato a voce per le merci da spedirsi per via di terra quando la dogana ne consente il carico prima del rilascio della bolletta. I militari che hanno assistito allo scarico delle merci pongono l'attestazione di «visto scaricare» sui documenti che le accompagnano.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-112

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Art. 112 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo