Regolamento di servizio›Capo VI
Art. 102
In vigore dal 10 apr 2001
I militari del Corpo non devono mai dimenticare che il rispetto degli organi di pubblica tutela richiede anche la stima e la fiducia dei cittadini e che ad acquistarle varranno la condotta esemplare sotto ogni rapporto, il perfetto e coscienzioso adempimento dei propri doveri, i modi educati, nonché lo scrupoloso rispetto delle libertà e dei diritti che la legge stabilisce ed assicura.
La loro azione deve essere sempre scevra da qualunque personale risentimento od animosità.
Essi devono sempre agire con molta calma e ponderazione, specie quando per lo stato degli animi o per il numero delle persone una chiassosa pubblicità potrebbe provocare disordini o produrre gravi conseguenze.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-102