Regolamento di servizio›Capo VI
Art. 98
In vigore dal 10 apr 2001
Nel procedere a fermi, visite, perquisizioni ed altri atti esecutivi di polizia, come in ogni diversa contingenza nella quale occorra di farsi riconoscere, i militari di servizio in abito civile debbono esibire, anche se non richiestine, se ufficiali un documento personale di identità (libretto ferroviario personale o tessera con fotografia rilasciata dall'Amministrazione) e se di minor grado l'ordine di travestimento.
I comandanti di sezione che, a norma del precedente articolo, si trovino in abito civile senza l'ordine anzidetto, si fanno riconoscere nel modo prescritto per gli ufficiali.
I militari dei nuclei si valgono, per farsi riconoscere, della tessera di cui sono muniti o, in quanto abbiano grado di ufficiale, anche del libretto ferroviario personale.
Quando per servizi eseguiti con travestimento si addivenga alla compilazione di processi verbali, si deve sempre su questi far constare dell'uso fatto dell'abito civile.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-98