Regolamento di servizio›Capo VI
Art. 100
In vigore dal 10 apr 2001
I militari del Corpo debbono sempre tener presente, qualunque sia il modo in cui si esplichi il loro servizio, che questo risponde a una funzione importante e delicata, quale è quella di assicurare la regolare osservanza delle leggi e dei regolamenti, per l'ordine e la prosperità della pubblica finanza.
Per tale funzione i militari sono rivestiti, oltre che della qualifica di agenti della forza pubblica e di agenti di pubblica sicurezza, di quella di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria; e sono conseguentemente compresi fra i pubblici ufficiali, con garanzie e poteri che ne rendono l'operato più agevole e sicuro, ai fini di una maggiore efficacia della vigilanza tributaria.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-100