Regolamento di servizio›Capo VI
Art. 95
In vigore dal 10 apr 2001
Oltre che nei casi di cui ai precedenti , i militari possono far uso delle armi:
a) per necessaria difesa, cioè per respingere aggressioni con vie di fatto da parte di persone armate o in numero prevalente;
b) per vincere una violenta resistenza all'adempimento del proprio mandato, quando le intimazioni fatte per tre volte ai resistenti di desistere dalla opposizione siano tornate inutili o per il genere e la gravità della opposizione non abbiano in tutto o in parte potuto essere fatte;
c) per rendere impotenti le bestie o per immobilizzare i veicoli, sempre che non vi sia pericolo per le persone, quando queste si dessero con tali mezzi alla fuga al fine di sottrarsi all'arresto o sottrarre al sequestro le cose che hanno seco;
d) nei servizi di ordine pubblico, quando ne sia dato ordine dall'autorità o dall'ufficiale cui spetta il compito di assicurare l'esecuzione del servizio.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-95