Regolamento di servizio›Capo VI
Art. 101
In vigore dal 10 apr 2001
I militari del Corpo devono sempre comportarsi con zelo, disciplina e correttezza; fare uso giusto ed avveduto delle facoltà che sono ad essi attribuite; astenersi da ogni atto non legale; dimostrarsi imparziali, obbiettivi e sereni.
Essi hanno stretto obbligo di usare modi urbani e cortesi, ma nel tempo stesso fermi, dignitosi e scevri da famigliarità.
È loro severamente proibito di adoperare parole sconvenienti ed offensive con chiunque, anche verso le persone che arrestano.
Qualunque mancanza a siffatto dovere verso i cittadini, ogni aspra e cruda maniera verso gli arrestati, ogni vessazione, qualsiasi maltrattamento o parola ingiuriosa, costituisce grave colpa che va severamente punita.
Le misure di precauzione e anche di repressione che i militari fossero obbligati a prendere, non devono mai andar disgiunte dai riguardi che sono conciliabili con le loro responsabilità e con gli interessi della giustizia.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-101