Regolamento di servizioCapo VI

Art. 91

In vigore dal 10 apr 2001
Tutti i servizi specificati negli articoli dei capi II, III e IV del presente titolo debbono ad ogni effetto considerarsi servirsi armati. Si considerano servizi disarmati soltanto quelli eseguiti nell'interno delle caserme, escluso il servizio di picchetto o di piantone alla porta. Non sono servizi armati i viaggi di tramutamento, anche se compiuti col trasporto materiale dell'arma.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-91

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Art. 91 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo