Regolamento di servizio›Capo V
Art. 86
In vigore dal 10 apr 2001
Le imbarcazioni delle brigate lacuali di vigilanza sulla linea di confine prestano servizio continuativo di perlustrazione, con turni variabili non superiori nel massimo a dodici ore.
Le imbarcazioni di seconda linea delle brigate lacuali e quelle delle brigate lagunari, litoranee e di porto, eseguono turni di perlustrazione ed appostamento non superiori a 24 ore.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-86