Regolamento di servizio›Capo V
Art. 81
In vigore dal 10 apr 2001
Rispetto alla durata i turni di servizio del personale delle brigate si distinguono in:
a) turni pel servizio di sentinella e di vedetta;
b) turni pel servizio di piantone;
c) turni pel servizio di perlustrazione ed appostamento;
d) turni pel servizio di visita, di riscontro e di indagini.
Per i servizi di scorta e di trasporto di corrispondenza, nonché per le operazioni che riguardino l'accertamento di reati non si debbono stabilire turni, trattandosi di adempimenti, che vanno compiuti in modo continuativo, fino ad ultimazione.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-81