Regolamento di servizioCapo V

Art. 85

In vigore dal 10 apr 2001
Le unità del naviglio di servizio sui laghi per la sorveglianza della linea di confine vengono comandate di perlustrazione dal tramonto all'alba. Le unità portinaie e quelle in servizio di scorta sulle lagune osservano turni non inferiori ad otto e non superiori a dodici ore. Le unità costiere e quelle di crociera nell'interno delle lagune seguono turni di servizio di regola non inferiori a ventiquattro ore. In tutti i turni anzidetti non va computato il tempo necessario all'approntamento ed al rassetto delle unità.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-85

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Art. 85 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo