Regolamento di servizio›Capo V
Art. 85
In vigore dal 10 apr 2001
Le unità del naviglio di servizio sui laghi per la sorveglianza della linea di confine vengono comandate di perlustrazione dal tramonto all'alba.
Le unità portinaie e quelle in servizio di scorta sulle lagune osservano turni non inferiori ad otto e non superiori a dodici ore.
Le unità costiere e quelle di crociera nell'interno delle lagune seguono turni di servizio di regola non inferiori a ventiquattro ore.
In tutti i turni anzidetti non va computato il tempo necessario all'approntamento ed al rassetto delle unità.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-85