Regolamento di servizio›Capo V
Art. 85
256 / 394In vigore dal 10 apr 2001
Le unità del naviglio di servizio sui laghi per la sorveglianza della linea di confine vengono comandate di perlustrazione dal tramonto all'alba.
Le unità portinaie e quelle in servizio di scorta sulle lagune osservano turni non inferiori ad otto e non superiori a dodici ore.
Le unità costiere e quelle di crociera nell'interno delle lagune seguono turni di servizio di regola non inferiori a ventiquattro ore.
In tutti i turni anzidetti non va computato il tempo necessario all'approntamento ed al rassetto delle unità.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-85