Regolamento di servizio›Capo V
Art. 87
In vigore dal 10 apr 2001
I comandanti di brigata, di squadriglia e di nucleo stabiliscono nella caserma l'orario di riposo per il personale non comandato di servizio, e si assicurano che venga effettivamente osservato per evitare che il personale si presenti stanco al nuovo turno di servizio.
Analoghe disposizioni valgono per le unità del naviglio, siano agli ormeggi, siano in navigazione.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-87