Regolamento di servizioCapo V

Art. 82

In vigore dal 10 apr 2001
Normalmente la durata dei turni non può essere superiore a sei ore per i servizi di sentinella e di vedetta e a otto ore per i servizi di piantone. In circostanze di eccezionale disagio, con intemperie o freddo o caldo intenso, i turni debbono essere convenientemente ridotti. Quando il servizio di sentinella, vedetta o piantone viene eseguito presso uffici, fabbriche e stabilimenti sottoposti a vigilanza, i turni debbono essere regolati in guisa da non arrecare intralci al lavoro degli uffici o stabilimenti.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-82

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 82 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo