Regolamento di servizio›Capo V
Art. 82
In vigore dal 10 apr 2001
Normalmente la durata dei turni non può essere superiore a sei ore per i servizi di sentinella e di vedetta e a otto ore per i servizi di piantone.
In circostanze di eccezionale disagio, con intemperie o freddo o caldo intenso, i turni debbono essere convenientemente ridotti.
Quando il servizio di sentinella, vedetta o piantone viene eseguito presso uffici, fabbriche e stabilimenti sottoposti a vigilanza, i turni debbono essere regolati in guisa da non arrecare intralci al lavoro degli uffici o stabilimenti.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-82