Regolamento di servizioCapo V

Art. 80

In vigore dal 10 apr 2001
Nei servizi a terra o con imbarcazioni, ogni sottufficiale o militare di truppa non deve, di regola, prestare in media più di 10 ore di servizio al giorno. Là dove lo consenta la disponibilità del personale, il servizio può essere limitato a otto ore. In caso di bisogno tutti però devono concorrere alle maggiori prestazioni richieste da speciali esigenze. Il personale delle unità delle squadriglie segue turni speciali, determinati dal comandante o padrone, secondo la durata e le necessità del servizio che le unità medesime devono eseguire. Analogamente, l'impiego del personale dei nuclei varia nella durata secondo le necessità del servizio e gli ordini dei superiori.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-80

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