Regolamento di servizio›Capo IV
Art. 75
In vigore dal 10 apr 2001
I servizi, compiuti dai militari del nucleo fuori del Comune della sede, a richiesta degli altri reparti del Corpo, sono diretti dal comandante del reparto che chiede l'ausilio dei militari investigativi, salvo che il comando richiedente non rappresenti l'opportunità che tale direzione sia affidata invece ai graduati della polizia tributaria investigativa.
Gli altri servizi eseguiti dagli investigativi fuori del comune medesimo, di loro iniziativa o per ordine superiore, sono diretti personalmente dagli ufficiali del nucleo o da sottufficiali da loro dipendenti, espressamente comandati.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-75