Regolamento di servizio›Capo IV
Art. 70
In vigore dal 10 apr 2001
Nel comune sede di nucleo, le brigate volanti non debbono compiere i servizi di competenza del nucleo, provvedono però a tutti gli altri servizi di polizia preventiva e delle informazioni, e possono essere incaricate in tutto o in parte della tutela delle seguenti tasse: sui biglietti delle scommesse per gare sportive, sugli spettacoli pubblici, sulle affissioni, sugli avvisi luminosi, sulla circolazione degli autoveicoli e motoscafi, sulle carte da giuoco e sulle tasse di bollo riscosse per abbonamento.
Fuori del comune anzidetto, le brigate volanti provvedono a tutti i servizi di polizia preventiva e repressiva e delle informazioni, salvo i compiti riservati alla competenza esclusiva dei nuclei.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-70