Regolamento di servizioCapo IV

Art. 70

In vigore dal 10 apr 2001
Nel comune sede di nucleo, le brigate volanti non debbono compiere i servizi di competenza del nucleo, provvedono però a tutti gli altri servizi di polizia preventiva e delle informazioni, e possono essere incaricate in tutto o in parte della tutela delle seguenti tasse: sui biglietti delle scommesse per gare sportive, sugli spettacoli pubblici, sulle affissioni, sugli avvisi luminosi, sulla circolazione degli autoveicoli e motoscafi, sulle carte da giuoco e sulle tasse di bollo riscosse per abbonamento. Fuori del comune anzidetto, le brigate volanti provvedono a tutti i servizi di polizia preventiva e repressiva e delle informazioni, salvo i compiti riservati alla competenza esclusiva dei nuclei.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-70

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Art. 70 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo