Regolamento di servizio

Art. 66

In vigore dal 10 apr 2001
In caso di naufragio o di investimento o altro incidente in mare, da cui derivino ferite o la morte di qualche individuo, o anche danni a carico di terzi, il comandante o padrone, appena sbarcato, deve depositare una circostanziata relazione all'autorità marittima, nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro. Contemporaneamente, il comandante della compagnia o stazione interessato procede a una inchiesta, interrogando gli uomini dell'equipaggio, e consegna le relative deposizioni all'autorità su indicata, per essere poste a corredo della relazione del comandante o padrone. Quando per la entità e la specie dell'incidente siano necessari degli accertamenti di carattere tecnico, il comandante della compagnia o stazione può all'uopo richiedere direttamente l'intervento del direttore dell'ufficio tecnico navale della zona. Ove il sinistro si verifichi sui laghi, la relazione del comandante o padrone e gli altri atti d'inchiesta vanno fatti subito tenere al comandante del Circolo, cui è demandato di provvedere ad ogni ulteriore occorrenza.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-66

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 66 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo