Regolamento di servizioCapo III

Art. 61

In vigore dal 10 apr 2001
Nel servizio a bordo è vietato: conversare con la vedetta, il timoniere, gli scandagliatori e il piantone; fumare nella esecuzione dei servizi anzidetti e in vicinanza di carichi e depositi di combustibili liquidi e di esplosivi; fumare, accendere fuochi, tenere fiammiferi non amorfi nei locali dei motori; introdurre e conservare illecitamente a bordo materie infiammabili; mutare in qualunque modo, salvo ordini o autorizzazione, l'assetto della nave e degli ormeggi.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-61

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