Regolamento di servizio›Capo III
Art. 57
In vigore dal 10 apr 2001
Le unità delle squadriglie lagunari vigilano nell'interno e nei porti della laguna; scortano i bastimenti in navigazione sulla laguna, tenendosi a poppavia; e sorvegliano che da essi non siano gettate o scaricate merci in contrabbando.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-57