Regolamento di servizio›Capo III
Art. 59
In vigore dal 10 apr 2001
Le unità di servizio, di cui al precedente articolo, esplorano diligentemente le sponde e lo specchio d'acqua, specialmente in prossimità del confine e nella zona delle imbarcazioni ausiliarie di perlustrazione.
Qualunque barca che attraversi il confine, viene attraccata o inseguita, a seconda del bisogno, per sottoporla a visita, prendendosi di ciò nota nel quaderno di chiesuola.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-59