Regolamento di servizioCapo III

Art. 59

In vigore dal 10 apr 2001
Le unità di servizio, di cui al precedente articolo, esplorano diligentemente le sponde e lo specchio d'acqua, specialmente in prossimità del confine e nella zona delle imbarcazioni ausiliarie di perlustrazione. Qualunque barca che attraversi il confine, viene attraccata o inseguita, a seconda del bisogno, per sottoporla a visita, prendendosi di ciò nota nel quaderno di chiesuola.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-59

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Art. 59 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo